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PRECEDENTI LAVORO NAUTICO


Cass. civ. Sez.
lavoroft_next Sent., 27-04-2018, n. 10279 (rv. 648761-01)

In tema di rapporto di 
lavoro nautico, lo sbarco del marittimo per avvicendamento non costituisce necessariamente un atto di risoluzione del rapporto, in quanto il contratto di arruolamento a tempo indeterminato può essere caratterizzato da sbarchi e successivi nuovi imbarchi, con sospensione, negli intervalli, della prestazione lavorativa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto efficacia risolutiva alla comunicazione di sbarco, e dichiarato il lavoratore decaduto dal diritto all'impugnativa del licenziamento, senza tener conto che successivamente il datore di lavoro aveva preannunciato la sua cancellazione dal turno particolare). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 10/02/2016)
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Cass. civ. Sez. lavoro, 15-02-2021, n. 3815

Nel lavoro pubblico contrattualizzato, ai fini del risarcimento del danno spettante al lavoratore nell'ipotesi di illegittima o abusiva reiterazione di contratti di somministrazione di lavoro a termine, deve farsi riferimento alla fattispecie di portata generale di cui all'art. 32, comma 5 della L. 4 novembre 2010 n. 183, da configurare come corrispondente ad un danno presunto, con valenza sanzionatoria qualificabile come danno comunitario, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, che non può comunque farsi derivare dalla perdita del posto (in assenza di una assunzione tramite concorso ex art. 97, ultimo comma Cost.). Ciò non dà luogo ad una posizione di favore del dipendente pubblico rispetto al lavoratore privato, atteso che per il primo l'indennità forfetizzata agevola l'onere probatorio del danno subìto, pur rimanendo salva la possibilità di provare un danno maggiore, mentre per il lavoratore privato essa funge da limite al danno risarcibile, ma questa restrizione è bilanciata dal diritto alla conversione del rapporto di lavoro, insussistente nel lavoro pubblico.


Tribunale Venezia Sez. lavoro, 18-11-2019
M.P. c. Ar.Na. s.r.l.
NAVIGAZIONE AEREA, MARITTIMA ED INTERNA  in genere
Stante la piena equiparazione tra il personale navigante delle imprese di 
navigazione e gli altri lavoratori a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale del 3 aprile 1987, n. 96, al licenziamento individuale del personale marittimo è applicabile il D.Lgs. n. 23/2015 (c.d. Jobs Act).
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Cass. civ. Sez. 
lavoro Sent., 09-07-2018, n. 17988 (rv. 649795-01)
R. c. C.
LAVORO (RAPPORTO DI)  Lavoro  subordinato in genere  NAVIGAZIONE AEREA, MARITTIMA ED INTERNA  in genere
LAVORO - In materia di navigazione marittima ed aerea - Contratto di arruolamento - Marittimo ed aereo - A tempo determinato o indeterminato marittimi - Pluralità di contratti a tempo determinato - Art. 326 c.nav. - Conversione a tempo indeterminato - Presupposti - Durata complessiva superiore ad un anno - Necessità
In tema di arruolamento marittimo a tempo determinato, la successione di contratti in favore dello stesso armatore determina, ai sensi 
dell'art. 326 c.nav., la conversione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sempre che vi sia la prestazione di un servizio per un tempo superiore ad un anno e purché, ai sensi dell'ultimo comma del predetto articolo, fra la cessazione di un contratto e la stipulazione di quello successivo intercorre un periodo non superiore ai sessanta giorni. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 01/04/2015)
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